Danni da lesioni gravi, nuova tabella unica nazionale all’impasse
Articolo di: Giampaolo Travaglino, Maurizio Hazan
Pubblicazione: Norme & Tributi – Il Sole 24 Ore
Data: 13 Giugno 2022
Sembrava la volta buona. Il decreto legge 228/2021, riformando l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005), aveva fissato al 1° maggio 2022 la scadenza entro la quale, con due separati decreti, avrebbe dovuto vedere la luce (dopo oltre 15 anni di attesa) la tabella unica nazionale che stabilisce i criteri di risarcimento dei danni alla persona di non lieve entità (superiori al 9%). La separazione dei decreti – l’uno per l’indicazione dei baremes medico legali e l’altro per i valori pecuniari dei punti di invalidità – sembrava sottendere la volontà di pubblicare velocemente almeno il secondo, utilizzando la tabella monetaria che il ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con Ivass, ha già elaborato da ormai più di un anno, raccogliendo sostanziali consensi tra gli stakeholder. Ma il termine del 1° maggio non è stato rispettato. Risulta che oggi, nell’ambito delle consultazioni istituzionali di rito, sono state sollevate alcune obiezioni sul testo. Tra queste il fatto che, nello schema di tabella proposto dal Mise, mancherebbe l’indicazione del valore monetario del “danno biologico temporaneo” da lesione di grave entità. Ma l’omissione non dovrebbe bloccare il decreto; i criteri di delega previsti dall’articolo 138 non chiedono, almeno in termini espressi, di integrare la tabella con l’indicazione del valore giornaliero della temporanea. Non a caso, del resto, tale valore si trova espressamente quantificato (in poco meno di 50 euro) nel primo comma, lettera b), dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni e cioè nella norma che disciplina il risarcimento da lesioni lievi. Il che pare giustificare la tesi di chi sostiene che sia a quel valore che il giudice debba riferirsi sempre, senza distinguere se la temporanea sia relativa a un danno inferiore o superiore al 9% (ferma restando la regola proporzionale, contenuta sia nell’articolo 138 che nel 139, che impone di diminuire quel montante giornaliero nel caso in cui l’invalidità non sia assoluta ma parziale). A tal proposito sembra corretto sostenere che l’inabilità debba essere valorizzata in modo uniforme e indipendente dal fatto che poi sfoci in una lesione lieve ovvero in un danno macro-permanente (come avviene nelle tabelle di Milano); d’altra parte se il danno biologico, come afferma la Cassazione, consiste nell’alterazione dinamico-relazionale del soggetto leso, la temporanea biologica dovrebbe esser sempre la stessa e non variare in funzione della maggiore o minor sofferenza patita (risarcibile come danno morale).
© RIPRODUZIONE RISERVATA – Il Sole 24 Ore