Eventi catastrofali: entro il 31 dicembre 2024 le imprese italiane dovranno stipulare una polizza assicurativa

Milano, 26 Giugno 2024
Centro Congressi Fondazione Cariplo

Articolo di: Avv. Francesca Colombo

Si è svolto ieri il convegno L’Italia nel nuovo scenario delle polizze CAT NAT Eventi catastrofali e nuovo obbligo assicurativo promosso dallo studio legale THMR, Gen Re e lo studio di consulenza attuariale e finanziaria DeAngelis Savelli e Associati.
Nel corso dell’incontro si è esaminato il contenuto delle disposizioni dell’art. 1, commi 101-111, L. 213/2023 (Bilancio di previsione per l’anno 2024) nonché gli impatti di tali previsioni sugli operatori del mercato assicurativo.

In attesa della decretazione attuativa che dovrebbe dare maggior concretezza all’obbligo di legge, sono stati molti i temi affrontati e diversi gli spunti di riflessione emersi nel corso delle relazioni tenute dal Prof. Riccardo Cesari (Consigliere IVASS), dagli Avv. Maurizio Hazan, Filippo Martini, Marco Rodolfi (Partners Studio THMR) e dal Prof. Savelli (Partner Studio De Angelis Savelli e Associati), nonchè nel corso della tavola rotonda condotta dal Dott. Lorenzo Vismara (Marketing Manager Gen Re Italia) e alla quale hanno partecipato il Dott. Cristiano Andreoli (Coordinator Large Claims and Litigation, Prima Assicurazioni), l’Ing. Paolo Dalmagioni (SACE BT), il Prof. Paolo De Angelis (Partner Studio De Angelis Savelli e Associati), l’Ing. Gianluigi Lercari (CEO Gruppo Lercari), l’Ing. Giacomo Sevieri (Responsabile Team di Analisi Catastrofale Aon Re).

In primo luogo è emerso come la legge abbia voluto colmare quel gap di protezione assicurativa che caratterizza le PMI, realtà che sono il vero motore dell’economia del nostro Paese ma, al contempo, poco educate al rischio assicurativo (nulla ha invece previsto il legislatore per i privati cittadini proprietari di immobili).
Viene così introdotto un obbligo di assicurarsi per le imprese (fatta eccezione per quelle agricole) per i danni cagionati direttamente alle proprie immobilizzazioni materiali da eventi nominativamente indicati (tra cui non compare la grandine, la tempesta di vento e l’allagamento) che nel corso degli ultimi anni, oltre a verificarsi più frequentemente hanno prodotto ingenti e severi danni (high frequency – high severity).
Specularmente in capo alle imprese di assicurazione è stato previsto un vero e proprio obbligo a contrarre, alla pari di quello sancito per la sola Rc Auto (che però è assicurazione di responsabilità).
Così tutte le compagnie di assicurazione operanti in Italia e abilitate ad operare nel ramo 8 danni, saranno tenute ad offrire coperture per tali eventi.
Coperture che dovranno essere effettive: si dovrà quindi prestare particolare attenzione alla costruzione del prodotto e alla previsione delle esclusioni, pena una neutralizzazione dell’efficacia della copertura e un non valore per il cliente.

Molti i punti aperti.
Il più importante quello relativo alla costruzione del premio: la legge (art. 1, comma 104) parla di premio proporzionale al rischio.
In assenza di una norma simile a quella prevista dall’art. 35 CAP in tema di RC Auto, il rischio è che, se gli assicuratori dovessero seguire pedissequamente la previsione di legge, vi potrebbe essere una grande sproporzione in termini di premio da pagare tra le varie zone d’Italia (basti pensare alla differenza del rischio sismico tra Milano e l’Aquila).
Al contrario, una mutualizzazione del rischio, al pari di quello che avviene proprio nell’ambito delle imprese agricole dove è attivo anche il Fondo Agricat, permetterebbe forse di avere premi più calmierati e una maggior facilità di adesione del cluster di clientela cui tali polizze sono destinate.
In ogni caso ciò che va garantito è comunque la sostenibilità tecnico-finanziaria delle garanzie offerte e più in generale della filiera assicurativa, pena un danno per la mutualità assicurata.

A questo proposito la legge ha previsto un sistema di cooperazione privato- pubblico a garanzia della sostenibilità del sistema: privato tramite la possibilità per le compagnie di assicurazione di ricorrere a forme di coassicurazione o a consorzi e ovviamente alla riassicurazione; pubblico tramite l’intervento di Sace S.p.A.

Per quanto riguarda i riassicuratori si sta ragionando sulla costruzione di un pool che permetterebbe così anche alle compagnie più piccole e destinatarie dell’obbligo di assumere rischi di tal tipo.
La legge poi introduce un sistema di partneriato pubblico privato per supportare il rischio da assicurare: tramite l’intervento SACE S.p.A gli assicuratori e i riassicuratori potranno contare su una copertura fino al 50% degli indennizzi per un tetto di 5 milioni di euro per l’anno 2024.
Si è discusso sulla capienza di tale importo, dal momento che i danni verificatisi ad opera di eventi calamitosi nell’ultimo anno sono stati davvero ingenti (si pensi ad esempio all’alluvione dell’Emilia Romagna per cui sono stati stimati danni pari a 8 miliardi di euro).
Una ulteriore forma di sostegno agli assicuratori – non espressamente prevista dalla norma – potrebbe essere costituita dalla possibilità di trasferire il rischio al mercato finanziario ricorrendo a strumenti, quali ad esempio, i CAT BOND.

Quanto alla modalità di indennizzo dei danni, si è discusso circa la possibilità di prevedere forme di indennizzo volte da un lato a consentire all’assicurato di sopportare le spese di prima emergenza tramite il modello delle polizze parametriche che consente una pronta liquidazione; dall’altro di prevedere forme di risarcimento in forma specifica (la rimessione in pristino del fabbricato ove poter tornare a svolgere l’attività). Un ruolo importante è quello delle società peritali.

Infine, pur essendo la legge chiara nel prevedere che la copertura obbligatoria sia riferita solo ed esclusivamente ai danni diretti, è emersa l’opportunità (l’esperienza della pandemia ha insegnato) di offrire anche coperture per danni indiretti (temporanea interruzione dell’attività – business interruption).

Questi, dunque, gli spunti emersi in attesa della decretazione attuativa.