Obbligo di polizza escluso per alcune imprese minori

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 7 Settembre 2024

L’obbligo di assicurare gli immobili delle imprese per i danni da catastrofi naturali potrebbe non riguardare indistintamente tutte quelle già iscritte nel Registro imprese: sarebbero esentate le realtà minori. Ma restano dubbi sulla loro individuazione. In parallelo, l’obbligo delle assicurazioni che operano nel ramo danni di coprire questi rischi viene graduato in relazione alla solvibilità di ciascuna compagnia. Sono alcune tra le questioni più di rilievo poste nell’ultima bozza del Dm attuativo dell’obbligo, imposto dall’ultima legge di Bilancio (la 213/2023, articolo 1, comma 101 e seguenti). Il testo pare consolidato (salvo intoppi per ora non prevedibili). E, come anticipato dal Sole 24 Ore il 3 settembre, contiene una proroga di 90 giorni, per la probabile impossibilità di rispettare il termine di legge (31 dicembre 2024). Infatti, nonostante l’encomiabile impegno di tutte le istituzioni coinvolte, il testo arriva quasi sul filo di lana. Ed è impossibile adeguarsi all’obbligo subito dopo l’emanazione di un Dm complesso come questo su una materia tanto delicata. In cui è determinante avere una platea di obbligati sufficiente per avere la mutualità necessaria su rischi catastrofali grandi. La legge ha dato l’idea di escludere le realtà minori (tra cui piccoli imprenditori, artigiani e imprese familiari), concentrando l’obbligo sulle imprese maggiori, probabilmente meglio preparate a sostenerne – in questa prima fase – i costi: il comma 101 riserva l’obbligo alle imprese «tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile». E la relazione illustrativa della legge pare confermarlo. Ma da fine anni Novanta il Registro ha anche sezioni speciali, cui si iscrivono anche le realtà minori. Un’iscrizione depotenziata, di mera pubblicità notizia: solo quella nella sezione ordinaria ha valore costitutivo o comunque di opponibilità a terzi (dichiarativo). Si può dunque ritenere che, con una certa superficialità espositiva, la legge si sia riferita alle (sole) imprese tenute ad iscriversi alla sezione ordinaria. In tal senso depone anche il perimetro oggettivo dell’obbligo assicurativo: beni individuati con una norma bilancistica (l’articolo 2424 del Codice civile) che non si applica a piccoli imprenditori e artigiani. Le precedenti bozze del Dm cercavano (comprensibilmente) un’interpretazione estensiva, con obbligo alle imprese «in ogni caso iscritte nel suddetto registro». La nuova versione, consapevole di un possibile eccesso di delega, torna all’origine, limitandosi a riportare testualmente le parole della legge. Così il problema interpretativo legato alle pluralità di sezioni del Registro rimane aperto, per quanto gli indici ad oggi prevalenti depongano per l’esclusione per le sezioni speciali. Per rendere sostenibile il sistema, l’ultima bozza del Dm introduce: un’attenuazione (rispetto alla legge) dell’obbligo delle assicurazioni a contrarre polizze catastrofali su immobili di imprese, con efficaci regole che lo legano a reale capacità sottoscrittiva e solvibilità della compagnia; la possibilità di scoperti o massimali (limiti di indennizzo) in funzione della dimensione degli assicurati, sino a consentire alle grandi imprese (più di 500 dipendenti o fatturato sopra i 150 milioni di euro) e a quelle con valori assicurati sopra i 30 milioni di euro di negoziare liberamente la quota di danno indennizzabile a loro carico. Quest’ultima novità non è da poco e pare avallare una sorta di diritto all’autoritenzione per le imprese di dimensioni tali da farle ritenere capaci di assumersi buona parte del rischio. Ma ciò non è previsto dalla legge, che pareva mirare a coperture sostanzialmente piene, con possibili scoperti e franchigie non superiori al 15%. La proroga di 90 giorni (dall’entrata in vigore del Dm) riguarderà i contratti nuovi, che dovranno dunque rispettare i contenuti del Dm (salva, diremmo, la possibilità di aggiungere volontariamente garanzie fuori perimetro di legge); quelli in corso alla scadenza della proroga si potrebbero adeguare non per forza nei testi di polizza, ma con appendici integrative che colmino eventuali buchi rispetto alla legge e comunque rispettando il requisito di proporzionalità del premio e combinandolo con la mutualità.