Rc d’obbligo in aree private: tutti i dubbi da risolvere
Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 1 Novembre 2023
Gli sconti in polizza a chi rinuncia a scegliere l’officina discussi nel Ddl Concorrenza. Proposto un emendamento per limitare il risarcimento in forma specifica.
Si riaccende il dibattito sul risarcimento in forma specifica nella Rc auto. Attualmente ci sono compagnie che offrono sconti agli assicurati che accettano di far riparare il proprio veicolo incidentato a carrozzerie convenzionate, ma nei lavori di stesura del Ddl Concorrenza (nei lavori in commissione Industria del Senato) spunta una proposta di emendamento molto restrittiva.
Accade sotto la spinta di alcune associazioni (tra le altre, di consumatori, carrozzieri, periti e vittime della strada), che ritengono vessatorie le clausole cosiddette Rfs (quella sul risarcimento in forma specifica). Soprattutto nella parte in cui sanzionano il mancato adempimento con la previsione di penali o di altre limitazioni al diritto risarcitorio dell’assicurato.
Non solo: tali pattuizioni avrebbero l’effetto di distorcere la concorrenza e comunque condizionare il mercato delle riparazioni, finendo anche per incidere negativamente su qualità e sicurezza delle riparazioni. Tali clausole violerebbero poi l’articolo 148, comma 11-bis del Codice delle assicurazioni, che prevede la facoltà dell’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia. In forza di tali argomentazioni, la proposta di emendamento mira dunque a introdurre la nullità delle clausole che sanzionano il mancato utilizzo degli autoriparatori convenzionati con penali o altre forme di limitazioni e decadenze negli indennizzi e nei risarcimenti.
È certo che tale proposta incontrerà le ferme resistenze di chi, diversamente opinando, ritiene la clausola Rfs del tutto lecita e meritevole. Si tratta di un’opinione ben fondata, anche perchè avallata tanto a livello normativo che giurisprudenziale.
Il pensiero corre anzitutto all’ articolo 14 del Dpr 254/2006 che, in relazione alla procedura di indennizzo diretto, non soltanto ammette, ma addirittura predica l’innovazione dei contratti attraverso «l’impiego di clausole che prevedano il
risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato».
Quanto alla giurisprudenza, la Cassazione (n.11757/2018) ha ben chiarito come la clausola Rfs contenuta in una polizza della Rc auto «non costituisce una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore ai sensi dell’articolo 1341 del Codice civile, in quanto delimitativa dell’oggetto, né una clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del Codice del consumo, in quanto il contraente, al momento della stipula del contratto, non fa altro che assumere una libera scelta in virtù della quale egli ottiene i vantaggi descritti in polizza».
E ancor meglio ha saputo dire il Tribunale di Milano (ordinanza n. 4940/2021) precisando che «la clausola in questione fonda la propria legittimità sul principio posto dall’articolo 2058 del Codice civile che disciplina in termini generali il risarcimento in forma specifica come strumento aggiuntivo di favore per il danneggiato. Ne consegue che, fermo il diritto del danneggiato di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia alle condizioni previste dal comma 11-bis dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni, nulla vieta al contraente della polizza Rc auto di rinunziare preventivamente a tale opzione ed impegnarsi ad avvalersi ora per allora e dietro riconoscimento di uno sconto della rete fiduciaria della compagnia in caso di indennizzo diretto».
Anche a parere di chi scrive la clausola Rfs, se adeguatamente strutturata, bilancia gli interessi coinvolti, dando all’assicurato autentici vantaggi (in termini di sconto sul premio e qualità e celerità dei servizi di riparazione, spesso corredati dalla concessione in uso di veicoli sostitutivi) e favorendo la calmierazione dei prezzi di riparazione, la prevenzione delle frodi e la regolarità fiscale.
Occorre, naturalmente, che il servizio “in rete“ sia fruibile in concreto e che le sanzioni – nel caso in cui l’assicurato non si rivolga alla rete convenzionata – siano proporzionate, senza impattare sul diritto risarcitorio. Ciò posto, non si comprende perché ostacolare un servizio di riparazione diretta che, al netto dello sconto di premio, consente al danneggiato di riparare utilmente il veicolo senza assumersene in proprio oneri e costi.